Amministrazione Trasparente
Accesso civico semplice
‹ Torna all'indice generale di Amministrazione TrasparenteAccesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria
Nell'ipotesi di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione che deve essere pubblicata ai sensi della normativa vigente, i cittadini possono esercitare il diritto di accesso civico ex articolo 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il diritto viene esercitato attraverso la richiesta dei documenti non pubblicati.
L'Agenzia, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito web del dato richiesto e, contestualmente, trasmetterlo al richiedente o in alternativa può comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l'informazione o il dato richiesti sono già pubblicati ai sensi della normativa vigente, l’ARLeF provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata, deve essere presentata al Responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa.
Il Responsabile della trasparenza per l’ARLeF è il dott. William Cisilino nominato Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 dd. 10/02/2014 (tel. 0432-555805, e-mail william.cisilino@regione.fvg.it).
In caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza, il richiedente, ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del citato D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii può ricorrere al Presidente dell’ARLeF, sig. Eros Cisilino, titolare del potere sostituivo (tel. 0432-555789, e-mail presidente.arlef@regione.fvg.it).
È opportuno evidenziare che l’accesso civico semplice si differenzia da quello generalizzato in quanto ha ad oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si differenzia inoltre dal diritto di accesso agli atti, di cui all’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto quest’ultimo è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi. Il diritto di accesso civico semplice, invece, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
Modalità di esercizio del diritto di accesso civico
La richiesta può essere presentata:
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo arlef@certgov.fvg.it
- tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail arlef@regione.fvg.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo del Responsabile della trasparenza, Via della Prefettura, 13 Udine
- direttamente presso gli Uffici dell’ARLeF via della Prefettura, 13 Udine