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Lingua e cultura

Tutela giuridica


Il riconoscimento ufficiale della minoranza linguistica friulana si basa su tre leggi: la legge regionale n. 15 del 1996, la legge statale n. 482 del 1999 e la più recente legge regionale n. 29 del 2007.

La L.R. 15/96 è stata il primo provvedimento legislativo a riconoscere ufficialmente il friulano come “lingua” e a stabilire esplicitamente la possibilità per gli enti locali di prevederne l’uso nei rispettivi consigli, nella toponomastica e, in generale, nei rapporti con i cittadini. La legge regionale ha anche individuato un apposito organismo di politica linguistica – l’Osservatori pe lenghe e pe culture furlanis, nel 2005 sostituito da un’agenzia autonoma: la Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF) – e delineato i primi interventi nei settori dell’istruzione pubblica e del sistema radiotelevisivo.

La L. 482/99 ha permesso di completare ed ampliare gli ambiti di tutela già definiti dalla normativa regionale. La legge statale, infatti, contiene una disciplina più specifica sull’insegnamento delle lingue minoritarie a scuola e prevede un diritto generalizzato di usare tali lingue in tutte le amministrazioni pubbliche site in territorio delimitato. Molto rilevanti sono anche le norme riguardanti la programmazione nella radiotelevisione pubblica.

A undici anni dall’approvazione della L.R. 15/96 e ad otto dall’approvazione di quella statale, la Regione ha sentito l’esigenza di “mettere mano” alla legislazione linguistica sul friulano, approvando una nuova legge regionale di tutela: la L.R. 29/07 (Norme per la tutela e la valorizzazione e promozione della lingua friulana). Tale scelta è stata dettata dalla necessità di superare alcuni limiti della precedente normativa e dalla esigenza di esercitare le nuove competenze assunte dalla Regione in conseguenza della riforma del Titolo V della Costituzione, nonché dell’approvazione del D. Lgs. 223/2002 (uno specifico decreto attuativo dello Statuto di autonomia in tema di minoranze).

Conformemente alla legge 482/99 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” e a quanto previsto dallo Statuto regionale del Veneto – che riconosce i diritti linguistici delle minoranze storiche del Veneto – il 25 ottobre 2021, la Regione Veneto ha approvato la legge regionale n. 30 “Promozione delle minoranze linguistiche nella Regione Veneto”.
La legge riconosce e tutela ufficialmente la lingua friulana nei comuni friulanofoni del Mandamento di Portogruaro, ovvero Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, San Michele al Tagliamento e Teglio Veneto.
Con questa legge, la Regione Veneto si impegna a sostenere iniziative che promuovono la lingua friulana e il suo patrimonio storico-culturale.

  • In un’Europa che sta facendo della diversità linguistica e del multilinguismo uno dei suoi obiettivi strategici – come dimostra, fra l’altro, l’istituzione a partire dal 1 gennaio 2007 di un apposito “Commissario europeo sul multilinguismo” – la regione Friuli-Venezia Giulia può giocare un ruolo fondamentale grazie ad una situazione linguistica unica in Europa. Solo il Friuli, infatti, può vantare una plurisecolare convivenza sul medesimo territorio, tuttora viva, dei tre ceppi linguistici del Vecchio Continente: latino (friulano e italiano), germanico (tedesco e comunità germanofone) e slavo (sloveno e dialetti sloveni locali). Il fenomeno lambisce parzialmente anche la Venezia Giulia in cui da molti secoli convivono comunità autoctone di ceppo latino e slavo, ma fortemente influenzate per ragioni storiche dalla cultura tedesca.

    Negli ultimi anni si sono succeduti numerosi interventi, legislativi ed amministrativi, volti a tutelare un patrimonio linguistico e culturale particolarmente complesso e diversificato per storia, numero di parlanti e esigenze di tutela. La comunità più consistente è quella friulana, presente in 173 comuni nelleex-province di Udine, Gorizia e Pordenone, di cui si tratterà in modo approfondito nei capitoli successivi.

    Sulla fascia di confine tra Friuli-Venezia Giulia e Slovenia, insistono i 32 comuni di lingua slovena. Tale minoranza nazionale (tutelata già dal Memorandum di Londra del 1954) nell’ultimo decennio ha raggiunto alte forme di riconoscimento giuridico da parte delle istituzioni regionali e statali, ad incominciare dalla legge 482/99. Di lì a poco è stata approvata anche una legge specifica per la minoranza slovena (legge 38/2001), che contiene provvedimenti “globali” ad essa puntualmente rivolti. In particolare, la legge garantisce il diritto al nome o al suo ripristino in lingua slovena, sviluppa il diritto all’uso della lingua nei rapporti con l’amministrazione, nella toponomastica e nella scuola, istituisce un “Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena” e promuove la collaborazione tra le popolazioni di confine e la minoranza e le sue istituzioni culturali, in un clima di mutuo confronto, per promuovere ed implementare politiche unitarie sui territori contigui. Più recentemente, la L.R. 26/2007 ha integrato la normativa statale, definendo le linee fondamentali delle politiche d’intervento della Regione a favore della minoranza.

    Infine, le comunità tedesche del Friuli-Venezia Giulia sono presenti in cinque comuni della provincia di Udine: Sauris, Paluzza, Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha promosso con la L.R. 4/99 azioni specifiche di tutela e valorizzazione per le comunità germaniche, prevedendo finanziamenti per le attività culturali, ma soprattutto linguistiche, sia di circoli e associazioni culturali che dei cinque Comuni in cui sono presenti cittadini di lingua tedesca. Il percorso di riconoscimento delle comunità germaniche autoctone presenti sul territorio regionale si è completato nel 2009, con l’approvazione del primo testo legislativo organico di tutela: la L.R. 20/2009 recante “Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia”.

  • Breve quadro storico-giuridico
    Il riconoscimento ufficiale della minoranza linguistica friulana è molto recente e si basa su tre leggi: la legge regionale n. 15 del 1996, la legge statale n. 482 del 1999 e la recente legge regionale n. 29 del 2007. In precedenza, gli unici riferimenti alla lingua friulana che si potevano trovare nei testi normativi, sia statali, sia regionali, avevano un carattere meramente incidentale, oppure inserivano la tutela della lingua in un più ampio disegno di promozione culturale (in tale alveo va inserita la pur avanzata legge regionale n. 68 del 1981). Si trattava, pertanto, di disposizioni che sviluppavano più l’articolo 9 della Costituzione italiana (tutela del patrimonio culturale), che non lo specifico principio di tutela delle minoranze, stabilito dall’articolo 6, secondo cui “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.

    La L.R. 15/96 è stata il primo provvedimento legislativo a riconoscere ufficialmente il friulano come “lingua” e a stabilire esplicitamente la possibilità per gli enti locali di prevederne l’uso nei rispettivi consigli, nella toponomastica e, in generale, nei rapporti con i cittadini. La legge regionale ha anche individuato un apposito organismo di politica linguistica – l’Osservatori pe lenghe e pe culture furlanis, nel 2005 sostituito da un’agenzia autonoma: la Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF) – e delineato i primi interventi nei settori dell’istruzione pubblica e del sistema radiotelevisivo.
    La L. 482/99 ha permesso di completare ed ampliare gli ambiti di tutela già definiti dalla normativa regionale. La legge statale, infatti, contiene una disciplina più specifica sull’insegnamento delle lingue minoritarie a scuola e prevede un diritto generalizzato di usare tali lingue in tutte le amministrazioni pubbliche site in territorio delimitato. Molto rilevanti anche le norme riguardanti la programmazione nella radiotelevisione pubblica.

    Le ragioni di una nuova legge
    A undici anni dall’approvazione della L.R. 15/96 e ad otto dall’approvazione di quella statale, la Regione ha sentito l’esigenza di “mettere mano” alla legislazione linguistica sul friulano. Tale scelta è stata dettata soprattutto dalla necessità di superare alcuni evidenti limiti della citata normativa, anche sulla base delle nuove competenze assunte dalla Regione in conseguenza della riforma del Titolo V della Costituzione, nonché dell’approvazione del D. Lgs. 223/2002 (uno specifico decreto attuativo dello Statuto di autonomia in tema di minoranze). Nel dicembre del 2007, quindi, la Regione ha promulgato la nuova legge regionale di tutela, la L.R. 29/2007, denominata “Norme per la tutela e la valorizzazione e la promozione della lingua friulana”, prendendo spunto da quattro diverse proposte di legge presentate nel corso della IX Legislatura regionale fra cui il disegno di legge n. 257 proposto dalla Giunta regionale il 18 giugno 2007 (“Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana”) che ha costituito il testo-base adottato in sede di Commissione consiliare.
    Secondo il disegno di legge della Giunta regionale la nuova normativa doveva fondarsi su cinque “princìpi”: 1) il rispetto delle autonomie (si prevede l’obbligo per gli Enti locali ed altri enti pubblici di adottare un piano di politica linguistica, ma le scelte da inserire nel piano rientrano nella potestà dell’ente stesso); 2) il rispetto delle libere scelte dei cittadini (gli enti pubblici garantiranno i servizi in lingua friulana, ma per i cittadini rappresenteranno sempre soltanto un’opportunità, mai un obbligo); 3) l’individuazione dell’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane quale ente responsabile dell’attività di indirizzo, programmazione e coordinamento dell’applicazione della legge; 4) la flessibilità degli interventi (la legge è completa dal punto di vista organico e strutturale, ma non ne fissa rigidamente i parametri); 5) le verifiche (sono previsti non solo controlli amministrativi e contabili, ma anche valutazioni sull’efficacia delle azioni svolte). Il testo uscito dall’Aula consiliare ha sostanzialmente rispettato i cinque princìpi sopra esposti sebbene in alcuni casi si sia discostato dalla proposta giuntale, a volte per limitarne la portata, altre per estenderla, altre ancora per introdurre istituti giuridici completamente nuovi. Nei prossimi paragrafi ne approfondiremo il contenuto, rimandando al capitolo 3 la trattazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune parti del testo in esame.

    Disposizioni generali e delimitazione territoriale
    La legge, suddivisa in 8 capi, consta di 34 articoli. Il Capo I (articoli 1-5) è dedicato alle disposizioni generali. L’articolo 1 definisce le finalità che la legge persegue e cioè, in primis, la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni; oltre a ciò, la Regione si impegna a svolgere una politica attiva di conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni della comunità friulana. Per la prima volta in un atto legislativo il friulano viene definito “lingua propria” del Friuli. L’articolo 2 richiama i riferimenti giuridici fondamentali (internazionali, statali, regionali) del provvedimento: a livello internazionale, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e Libertà fondamentali, lo Strumento dell’Iniziativa Centroeuropea per la protezione delle minoranze nazionali, i documenti dell’OSCE, sottoscritti dall’Italia, la Carta Europea per le lingue regionali e minoritarie, il trattato costituzionale dell’Unione Europea; a livello statale, la legge 482/1999; a livello regionale, la legge del 22 marzo 1996, n. 15. Stranamente non è richiamata la Convenzione quadro per la protezione delle Minoranze nazionali del Consiglio d’Europa, sebbene ratificata dallo Stato italiano. L’articolo 3 definisce l’ambito territoriale in cui si applica la legge, e cioè quello delimitato ai sensi della L.R. 15/96 (l’eventuale modifica della delimitazione territoriale è disciplinata nelle “Norme finali” dall’articolo 32 secondo cui, entro 2 anni dall’entrata in vigore della legge, con Decreto del Presidente della Regione, sulla base di conformi e motivate deliberazioni dei singoli Consigli comunali, è possibile operare la modifica). Sempre l’art. 3 prevede iniziative per la conoscenza della lingua nel resto della regione nonché interventi per i friulani emigrati e, attraverso convenzioni, per i friulanofoni della Regione Veneto. L’articolo 4 contempla la possibilità di collaborare con le istituzioni delle diverse comunità di lingua ladina del Veneto, del Trentino-Alto Adige/Südtirol e del Cantone dei Grigioni, nonché tra le minoranze linguistiche interne (slovena, friulana e germanofona). L’articolo 5 conferma la grafia ufficiale della lingua friulana (art. 13 L.R. 15/96), prevedendo che possa essere modificata con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’ARLeF e d’intesa con le Università di Udine e Trieste. Gli atti e documenti in lingua friulana della Regione, degli enti locali e loro enti strumentali e concessionari di pubblici servizi sono redatti nella grafia ufficiale.

    Gli usi pubblici e la toponomastica
    Il Capo II (articoli 6-11) riguarda gli usi pubblici della lingua friulana. L’articolo 6 disciplina gli usi pubblici della lingua friulana sistematizzando quanto già previsto dalla legge 482/99 e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale ed estendendone la tutela. Le norme si applicano a tutti gli Enti locali, agli uffici ed enti dell’Amministrazione regionale, nonché ai concessionari di servizi pubblici operanti nei comuni delimitati. La portata della norma è stata ridotta, però, dall’ultimo comma (introdotto all’ultimo momento in Aula per garantire la tenuta della maggioranza) secondo cui “gli enti interessati provvedono all’applicazione progressiva delle disposizioni secondo i progetti obiettivo annuali, nell’ambito dei piani di politica linguistica”. L’articolo 7 prevede che la conoscenza della lingua friulana sia attestata da una “certificazione linguistica”. Tale azione si rende necessaria sia al fine di stabilire una modalità unica e in linea con le direttive europee per valutare la conoscenza del friulano, sia per permettere l’applicazione di alcune norme già in vigore. L’articolo 8 prescrive che gli atti comunicati alla generalità dei cittadini, nonché altre informazioni di carattere generale (come la comunicazione istituzionale e la pubblicità) siano redatti anche in lingua friulana. Anche qui però è stata prevista un’applicazione progressiva, come per l’art. 6. L’articolo 9, riprendendo quanto già previsto dall’art. 7 della legge 482/1999, ribadisce il diritto di usare la lingua friulana nei Consigli comunali e negli altri organi collegiali dei Comuni che rientrano nella delimitazione territoriale, demandando all’autonomia dei singoli enti la disciplina delle modalità per garantire un’adeguata traduzione in italiano a coloro che non comprendono la lingua friulana. L’articolo 10 introduce, limitatamente al territorio delimitato, l’uso visivo della lingua friulana, accanto a quella italiana, nella cartellonistica stradale e, in genere, in ogni altra indicazione esposta al pubblico (sempre con l’incognita della “applicazione progressiva”). Il Capo si chiude con una norma specifica (articolo 11) dedicata alla toponomastica in lingua friulana. Per garantire omogeneità nell’utilizzo di toponimi – e ciò soprattutto nella cartellonistica stradale, molto diffusa su larga parte del territorio – la loro denominazione ufficiale in lingua friulana è demandata all’ARLeF, d’intesa con i Comuni interessati. In ogni caso, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000, gli enti locali possono stabilire di rendere ufficiale l’uso dei toponimi bilingui.

    Il sistema di insegnamento e l’elenco dei docenti con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana
    Il Capo III (articoli 12-18) definisce gli interventi nel settore dell’istruzione. L’articolo 12 inserisce l’apprendimento e l’insegnamento della lingua friulana all’interno di un processo educativo plurilingue nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie e secondarie di I grado situate nei Comuni delimitati. La norma prevedeva anche, in fase di preiscrizione, il “dissenso informato” dei genitori, secondo cui “fatta salva l’autonomia degli istituti scolastici”, i genitori, previa adeguata informazione e richiesta scritta della scuola, comunicano alla stessa la propria volontà di non avvalersi dell’insegnamento della lingua friulana. In tal modo era stato introdotto un favor – sebbene di lieve entità – rispetto al sistema dell’opzione linguistica applicato sinora, per il quale doveva essere il genitore ad attivarsi per chiedere l’insegnamento del friulano; favor, come si vedrà, vanificato dalla pronuncia della Consulta. L’articolo 13 definisce il quadro dei rapporti di collaborazione fra Regione, Ufficio scolastico regionale e le autorità scolastiche in genere ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nella legge, mentre i successivi articoli 14 e 15 delineano l’alveo applicativo e finanziario entro il quale la Regione dovrà costruire (con apposito regolamento) il sistema di insegnamento regionale della lingua friulana. In sintesi, la Regione, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, è chiamata a definire un sistema strutturale di attuazione della legge, superando la logica frammentaria dell’assegnazione dei fondi a progetto e adottando un “Piano applicativo di sistema” che progressivamente implementi la presenza del friulano nelle scuole. La legge prevede, altresì, il sostegno della Regione alla produzione di materiale didattico (art. 16). In tale processo riveste un ruolo fondamentale la “Commissione permanente per l’insegnamento della lingua friulana”, organismo tecnico-scientifico che ha il compito di supportare la competente Direzione regionale nelle attività di sostegno alle istituzioni scolastiche e di definizione di un quadro di criteri relativi all’accertamento delle competenze dei docenti. L’articolo 17 affronta il problema di come assicurare il fabbisogno di personale docente con competenze nella lingua friulana; a tale scopo, oltre a prevedere percorsi formativi adeguati, viene prevista l’istituzione di un “Elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana”. Con l’articolo 18 la Regione si impegna ad attivare iniziative di formazione ed informazione rivolte alle famiglie per far conoscere il piano di introduzione della lingua friulana nel sistema scolastico; la Regione inoltre sostiene e promuove iniziative di insegnamento della lingua friulana rivolte agli adulti, agli immigrati ed alle istituzioni scolastiche presenti nei territori non delimitati. Il Capo si chiude (articolo 19) con l’attività di “volontariato per la lingua”, sulla falsariga del programma promosso dalla Generalitat de Catalunya “Voluntaris per la llengua”. Con D. P. Reg. del 23 agosto 2011, n. 0204/Pres. la Regione ha adottato il regolamento previsto dagli articoli 14, comma 2, 17, comma 5 e 18, comma 6, della legge. Esso reca le disposizioni per l’attuazione di quanto previsto dal Capo III della legge, e in particolare dagli articoli 12, 14, commi 1 e 4, 15, 17, commi da 1 a 4 e 18, commi da 1 a 4 in materia di Piano applicativo di sistema per l’insegnamento della lingua friulana, in materia di accesso all’Elenco regionale degli insegnanti ed utilizzo degli stessi per l’insegnamento della lingua friulana e in materia di interventi di promozione dell’utilizzo della lingua friulana nel territorio regionale.

    Media, associazionismo e pianificazione linguistica
    Il Capo IV (articoli 20-23) si occupa degli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione, senza introdurre novità sostanziali, salvo la previsione di uno specifico regolamento per la disciplina delle attività contributive. Lo stesso dicasi per il Capo V (articolo 24) sulle attività delle associazioni culturali.

    Molto importante ed innovativo, invece, è il Capo VI (articoli 25-27) che si occupa di programmazione. L’articolo 25 prevede che l’ARLeF, ogni cinque anni, proponga un Piano generale di politica linguistica (PGPL) approvato con Decreto del Presidente della Regione, sentita la competente Commissione consiliare. Sulla base del PGPL e tenendo conto delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale, su proposta dell’ARLeF, adotta annualmente il Piano delle priorità di intervento (articolo 26), in cui vengono fissati gli obiettivi da raggiungere nell’anno. L’articolo 27 prevede che ogni cinque anni gli Enti locali ed i concessionari di pubblici servizi approvino un Piano speciale di politica linguistica (PSPL) al fine di stabilire i progetti obiettivo da raggiungere annualmente nell’ambito di ogni area di intervento. L’approvazione e la conforme applicazione dei Piani speciali di politica linguistica costituiscono per gli enti locali e per i concessionari di pubblici servizi condizioni per l’ottenimento dei finanziamenti previsti dalla legge. Il Capo VII (articoli 28-30) riguarda l’attuazione e la verifica. L’articolo 28 definisce il ruolo dell’ARLeF (organismo competente per la definizione degli indirizzi di politica linguistica per il friulano) e ne fissa i compiti. L’articolo 29 introduce la clausola valutativa, assegnando alla Giunta regionale l’onere di presentare annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della legge. Inoltre ogni cinque anni, prima della presentazione del PGPL per il quinquennio successivo, la Giunta dovrà presentare al Consiglio un rapporto sui risultati ottenuti in termini di ampliamento dell’uso della lingua friulana. L’articolo 30 assegna al Presidente del Consiglio regionale il compito di convocare, una volta ogni cinque anni, una Conferenza di verifica e proposta per esaminare lo stato di attuazione della legge. La legge si chiude con il Capo VIII dedicato alle norme transitorie e finali.

  • L’impugnativa del Governo
    Com’è noto, il Governo italiano ha deciso, con il ricorso n. 16 del 18 febbraio 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 aprile 2008, di impugnare la legge regionale in parola contestandone sette punti (articoli: 6, comma 2; 8, commi 1 e 3; 9, comma 3; 11, comma 5; 12, comma 3; 14, commi 2, ultimo periodo, e 3; 18, comma 4). Anzitutto, secondo il Governo l’obbligo generale per gli uffici dell’intera regione, operanti anche nelle aree escluse dal territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano, di rispondere in friulano e di redigere anche in friulano gli atti comunicati alla generalità dei cittadini, nonché di effettuare in tale lingua la comunicazione istituzionale e la pubblicità, contrasterebbe con la legge 482/99 che circoscrive l’uso della lingua minoritaria nei soli comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico. La legge regionale, inoltre, stabilendo che “per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana può essere prevista la ripetizione degli interventi in lingua italiana ovvero il deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta”, non garantisce una sufficiente tutela ai non friulanofoni. In tale punto la legge regionale contrasterebbe anche con “il valore esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana” previsto dalla legge 482/99. Ulteriore ragione di contrasto costituisce l’articolo che prevede l’uso di toponimi anche “nella sola lingua friulana”, contrastante, a dire del Governo, con la legge 482/99 e addirittura con il principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini. L’art. 12, sull’apprendimento scolastico della lingua minoritaria, prevedendo il c.d. “dissenso informato” comporta sostanzialmente – secondo il Governo – un’imposizione alle istituzioni scolastiche di impartire tale insegnamento, contrastando in tal modo con i principi dell’autonomia delle istituzioni stesse e, anche qui, con il principio costituzionale di eguaglianza. Violerebbe lo stesso principio, nonché l’art. 117 della Costituzione sul riparto di competenze fra Stato e Regione, anche l’art. 14, stabilendo che l’insegnamento della lingua friulana è garantito per almeno un’ora alla settimana. Infine il previsto sostegno del friulano anche nelle scuole regionali site in area non friulana secondo il Governo – si cita testualmente -“può determinare pesanti rischi di discriminazione a carico dei docenti e degli studenti della scuola pubblica, nonché analoghi rischi per i cittadini nel loro rapporto con le pubbliche amministrazioni locali, e conseguentemente e inevitabilmente anche per i dipendenti delle stesse amministrazioni”.

    Le dichiarazione di illegittimità costituzionale
    Con la Sentenza n. 159/2009, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 maggio 2009, la Corte costituzionale ha dato sostanzialmente ragione al Governo dichiarando l’illegittimità costituzionale di tutti gli articoli impugnati, salvo l’art. 18. Una simile débâcle della Regione è dovuta al fatto che la Corte ha considerato come parametro unico di costituzionalità della normativa regionale la legge 482/99, quasi come fosse una legge costituzionale o comunque con una forza superiore alla legge regionale, quando invece la legge 482/99 stessa lascia esplicitamente campo libero alle disposizioni più favorevoli approvate dalle Regioni. Di più: la legge 482/99 prevede la prevalenza delle leggi approvate dalle Regioni a Statuto speciale nell’ambito delle proprie competenze, tant’è che le norme della 482/99 si applicano “solo” se non è prevista una normativa da parte della Regione (vedasi l’art. 18 della legge 482/99). In precedenza, invece, la Corte Costituzionale aveva più volte ribadito (dal 1983) che la tutela delle minoranze linguistiche non costituisce una materia in sé, bensì un principio che tutti i soggetti pubblici devono rispettare nell’esercizio delle proprie competenze. Da ciò dovrebbe discendere che la legge 482/99 costituisce sì norma di principio per la legislazione concorrente, ma non può prevedere alcun vincolo per le materie di esclusiva competenza regionale (come ad esempio l’ordinamento degli enti locali e della Regione). Più complesso, come si vedrà nel prossimo paragrafo, è il discorso riguardante le attività di insegnamento. Sbaglieremmo, tuttavia, a concentrarci sui soli elementi negativi della sentenza. Ve ne sono molti anche di positivi, sia di carattere generale, che specifico. Prima di tutto la Consulta ha ribadito che il friulano è a pieno diritto una lingua e, di conseguenza, che i friulani sono una “minoranza linguistica riconosciuta”. Per la prima volta, inoltre, si afferma chiaramente che l’articolo 3 dello Statuto di autonomia – quello sulle lingue della regione – fa riferimento anche al friulano. Infine, la Corte, come si vedrà, ha indicato chiaramente nel dispositivo le modalità con cui il legislatore può giungere ai medesimi risultati perseguiti attraverso le norme censurate.

    Riflessi della sentenza nel settore dell’istruzione
    La Consulta, come si è detto, ha annullato i passaggi della legge che fissavano il tempo orario per l’insegnamento della marilenghe in un’ora alla settimana (per i soli richiedenti) e il sistema del cosiddetto “dissenso informato” per la raccolta delle opzioni linguistiche espresse dai genitori. Secondo la Corte tali norme avrebbero compresso oltremodo il principio di autonomia scolastica fissato dalla Costituzione. Senza entrare, ora, nel merito della sentenza – già oggetto di opinioni alquanto critiche da parte di alcuni costituzionalisti – diventa difficile comprendere in cosa possa consistere la “quota regionale del curricolo”, derivante dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, se una Regione (cui peraltro è affidato il “coordinamento” delle istituzioni scolastiche in zona di minoranza, ai sensi del citato D. Lgs. 223/2002) non può nemmeno prevedere un’ora alla settimana di insegnamento di una disciplina di valenza regionale e per i soli richiedenti. Va rimarcato, tuttavia, che la sentenza ha fatto salvi tutti i principi previsti dalla L.R. 29/2007 riguardo al diritto all’insegnamento nella scuola. Ciò che la Corte ha censurato sono le modalità di attuazione di questi princìpi. Essa, infatti, nel dispositivo si spinge sino a descrivere il percorso normativo che la Regione e lo Stato devono compiere per adottare, legittimamente, le stesse identiche norme, vale a dire attraverso i decreti attuativi dello Statuto di autonomia. In conclusione: de iure condito, risulta necessario dare piena attuazione alle norme della L.R. 29/2007 che disciplinano l’insegnamento curricolare della lingua friulana, la formazione dei docenti e l’istituzione dell’elenco degli insegnanti in e di marilenghe (percorso già intrapreso dalla Regione attraverso il Regolamento di cui al D. P. Reg. del 23 agosto 2011, n. 0204/Pres.); de iure condendo, va portato a buon fine il processo di adozione – già avviato in sede di Commissione paritetica Stato-Regione in seguito ad un’azione positiva e propositiva del Comitato per l’autonomia e il rilancio del Friuli, condiviso da larga parte delle forze politiche di maggioranza ed opposizione – di apposite norme di attuazione dello Statuto speciale tese a riformare i contenuti del D. Lgs. 223/2002 secondo i suggerimenti forniti dalla Consulta. Solo così sarà possibile per la Regione superare le inevitabili difficoltà di intervento in un settore che la Costituzione inserisce fra le competenze concorrenti, ma che, di fatto, resta ancora esclusivo appannaggio dello Stato centrale.

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